Art. 5

Art. 5

5 / 13
In vigore dal 28 ago 1965
Spettano agli organi regionali i provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei Consorzi fra comuni previsti dalla vigente legislazione nonché di approvazione e modificazione degli statuti. I provvedimenti di cui sopra spettano agli organi statali, se dei Consorzi fa parte la Provincia. Il controllo sulle deliberazioni adottate dai Consorzi nell'esercizio delle attività statutarie spetta agli organi regionali quando si tratti di Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale. Per i Consorzi retti da disposizioni particolari, si applicano le modalità in esse previste, salvo quanto potrà disporre la Regione, nell'esercizio della sua competenza legislativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-5