Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 dic 1987
I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della Provincia in cui l'istituzione ha sede. Gli organi della Regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.469 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-7