Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 28 ago 1965
Nulla è innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-6