Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: . Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate dagli organi della Regione Friuli-Venezia Giulia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-1