Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 28 ago 1965
L'Amministrazione regionale deve tener aggiornato l'inventario di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, carte e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-6