Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 ago 1965
Qualora con legge dello Stato alcuni giacimenti minerari venissero dichiarati di interesse nazionale, si procederà, con successive norme d'attuazione a stabilire i limiti e le condizioni per l'esercizio delle relative potestà regionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;958#art-3