Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1965
Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall' delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente e provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell' paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-rd-3