Art. 45
Disposizioni preliminari

Art. 45

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In vigore dal 16 nov 1978
Per le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire quaranta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale. Per le merci in temporanea custodia, il diritto di magazzinaggio è aumentato a lire ottanta dal novantunesimo giorno di giacenza. Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio, non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana. In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non può essere inferiore a lire cento. Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio,..., gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali. Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, apportare variazioni al diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, per adeguarlo alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle Ferrovie dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1214 ha disposto (con l'art.1) che le modifiche avranno efficacia dal 1 luglio 1968. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validita', per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati".
  • La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-45