Art. 27 bis
Disposizioni preliminari

Art. 27 bis

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In vigore dal 31 dic 1975
Qualora il valore dichiarato risulti inferiore a quello accertato dalla dogana, senza che gli elementi di fatto forniti dal dichiarante a norma dei regolamenti comunitari o delle presenti disposizioni preliminari possano considerarsi inesatti o incompleti e senza che vi sia colpa da parte del dichiarante medesimo, questi è tenuto al solo pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, con esclusione di penalità. Si applica, in deroga all' della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il criterio di cui all', secondo e terzo comma, del codice penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-27-bis