Disposizioni preliminari
Art. 27 bis
49 / 50In vigore dal 31 dic 1975
Qualora il valore dichiarato risulti inferiore a quello accertato dalla dogana, senza che gli elementi di fatto forniti dal dichiarante a norma dei regolamenti comunitari o delle presenti disposizioni preliminari possano considerarsi inesatti o incompleti e senza che vi sia colpa da parte del dichiarante medesimo, questi è tenuto al solo pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, con esclusione di penalità.
Si applica, in deroga all' della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il criterio di cui all', secondo e terzo comma, del codice penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-27-bis