Art. 16
Disposizioni preliminari

Art. 16

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In vigore dal 16 nov 1978
Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti. Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell', ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorchè le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione. Il capo della circoscrizione doganale può consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, devono essere pagati i diritti di confine già abbuonati sulle merci temporaneamente importate.

Le tue annotazioni

Pro

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