Art. 11-bis
Disposizioni preliminari

Art. 11-bis

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In vigore dal 16 nov 1978
Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunità europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/ CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del consiglio delle Comunità europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
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