Art. 61
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo VI

Art. 61

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In vigore dal 2 set 1965
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-61