Art. 57
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo VI

Art. 57

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In vigore dal 2 set 1965
Al professori componenti tutte le Commissioni giudicatrici di esami è corrisposta una indennità che viene stabilita dal direttore anno per anno, in relazione al numero dei candidati e al carattere delle prove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-57