Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
Art. 50
10 / 61In vigore dal 2 set 1965
Gli alunni devono risiedere nella Scuola e tenere costantemente ed in ogni occasione una condotta irreprensibile, evitando qualsiasi atto od impegno che possa nuocere al prestigio della Scuola.
Essi in proprio o, finché siano minori, i loro genitori, rispondono dei danni apportati per noncuranza o colpa agli stabili e alle suppellettili della Scuola. A tal fine possono essere obbligati ad effettuare un deposito di garanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-50