Art. 5
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo II

Art. 5

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In vigore dal 2 set 1965
Il vice-direttore è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, fra i professori di ruolo della Scuola o fra i professori di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa. Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-5