Art. 39
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo V

Art. 39

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In vigore dal 2 set 1965
I vincitori dei concorsi al corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive Facoltà dell'Università di Pisa. Inoltre devono dichiarare di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno della Scuola e di accettarli in ogni sua parte. Il padre (o chi ne fa le veci) del vincitore minore di età deve dichiarare di essere a conoscenza che la Direzione della Scuola non risponde delle conseguenze derivabili dalla inosservanza del regolamento interno di essa. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori del concorso devono presentare alla Direzione della Scuola, pena le decadenza dal posto, i seguenti documenti, tutti in carta legale: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) certificato di sana costituzione fisica. I certificati di cui alle lettere b), c) e d) devono essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione della domanda di ammissione. Gli alunni della Scuola che si presentino, appena finito il corso ordinario, al concorso di perfezionamento sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.
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