Art. 25
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo IV

Art. 25

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In vigore dal 2 set 1965
Il direttore ed i componenti del Consiglio direttivo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, per dolo o colpa grave.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-25