Art. 23
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo IV

Art. 23

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In vigore dal 2 set 1965
Fino al limite di L. 1.200.000 le spese possono essere eseguite in economia secondo le norme stabilite dal regolamento interno. Tutte le spese e tutti i contratti eccedenti il limite anzidetto devono essere precedute da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio direttivo. In casi eccezionali o di urgenza il Consiglio può, con motivata deliberazione, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese o contratti superiori al limite suddetto ma non eccedenti L. 3.000.000. Per spese eccedenti lire 3.000.000, l'omissione di tale formalità deve essere autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione. Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti alienazioni, trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui sono esecutive solo dopo che siano state approvate dal Ministero della pubblica istruzione. Quando trattasi di alienazione di materiali fuori uso, non occorre l'approvazione di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-23