Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo IV
Art. 22
37 / 61In vigore dal 2 set 1965
La Scuola provvede a proprie spese alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-22