Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo IV
Art. 20
35 / 61In vigore dal 2 set 1965
Per le spese giornaliere e per quelle ordinarie, di lieve entità, provvede direttamente l'economo sotto la sua personale responsabilità, con apposito fondo messo a sua disposizione secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-20