Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo III
Art. 13
28 / 61In vigore dal 2 set 1965
La Scuola rilascia:
a) agli alunni che abbiano seguito il corso ordinario un diploma di licenza;
b) agli alunni che abbiano seguito il corso di perfezionamento un diploma di perfezionamento.
I diplomi sono rilasciati dal direttore in nome del Presidente della Repubblica.
Agli alunni che abbiano frequentato con profitto il seminario è rilasciato un attestato firmato dal direttore e dal professore competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-13