Art. 13
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo III

Art. 13

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In vigore dal 2 set 1965
La Scuola rilascia: a) agli alunni che abbiano seguito il corso ordinario un diploma di licenza; b) agli alunni che abbiano seguito il corso di perfezionamento un diploma di perfezionamento. I diplomi sono rilasciati dal direttore in nome del Presidente della Repubblica. Agli alunni che abbiano frequentato con profitto il seminario è rilasciato un attestato firmato dal direttore e dal professore competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-13