Art. 11
Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo III

Art. 11

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In vigore dal 2 set 1965
Gli insegnamenti per i singoli corsi delle due classi vengono stabiliti dal Consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, alla disponibilità finanziaria e alla possibilità di affidare a persona idonea gli insegnamenti medesimi. Le esercitazioni scientifiche di seminario e le conferenze verteranno su materie, che saranno stabilite anno per anno dal direttore della Scuola, sentito il parere del Consiglio direttivo. La Scuola potrà contribuire alle maggiori spese, che gli istituti scientifici dell'Università di Pisa dovessero sostenere per esercitazioni di carattere sperimentale, nella misura che sarà fissata volta per volta dal Consiglio direttivo su proposta del direttore. Alle esercitazioni di seminario sono ammessi, a giudizio del direttore, alunni del corso ordinario, di regola del terzo e del quarto anno, e alunni del corso di perfezionamento. Tutti i corsi della Scuola, eccettuati i lettoriati, possono essere frequentati anche da giovani studenti o laureati, delle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, che diano affidamento alla Direzione, la quale, sentito il parere, caso per caso del professore del corso, rilascia speciale autorizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-11