Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 set 1965
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi silla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino nella tabella, d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-11;1046#art-2