Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 ago 1966
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto (eccezion fatta per gli istituti "Sommeiller" di Torino, "R. Piria" di Reggio Calabria e "Parlatore" di Palermo) graverà sul Cap. 133, , del periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. La spesa derivante dalla revisione dell'organico degli istituti "Sommeiller" di Torino, "R. Piria" di Reggio Calabria e "Parlatore" di Palermo graverà sul capitolo 126, del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1965 SARAGAT Gui - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1966 Registro n. 204, foglio n. 31. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-09;1723#art-5