Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, modificata dalla legge 6 gennaio 1963, n. 13, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento d'attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418 è sostituito dal seguente:
"Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:
sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci:
sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea;
sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1965
SARAGAT
MORO - JERVOLINO - COLOMBO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-09;1294#art-1