Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 set 1966
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E/1 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dalla Amministrazione provinciale di Varese, giusta deliberazione del 27 ottobre 1962, n. 19581/13304-G. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 63 milioni 810 mila.
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