Art. 4
4 / 5In vigore dal 12 ago 1966
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella XVII annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-08;1722#art-4