Art. 5
5 / 7In vigore dal 25 lug 1965
Per i casi di cessazione dal servizio anteriori al 1 marzo 1966 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 marzo 1966.
Ai fini della, determinazione della retribuzione annua, contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1 marzo 1966 previsto per la corrispondente qualifica dal presente decreto.
Per l'iscritto non appartenente alle categorie di personali considerati dal presente decreto, viene attribuito come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;759#art-5