Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 lug 1965
L'assegno temporaneo mensile di cui all' del decreto interministeriale 3 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 2, è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;751#art-3