Art. 32

Art. 32

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In vigore dal 24 lug 1965
Resta fermo il disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373. Con effetto dal 1 gennaio 1965, l' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, è integrato con il seguente comma: "Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della: Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, la indennità militare è stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-32