Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 12 nov 1970
Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto. Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella, tabella C allegata al presente decreto. In relazione del 31 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici. Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione è determinata, in ragione del 31 per cento di quella risultante dai l'applicazione del primo comma, del presente articolo. La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione dei presente decreto, al corrispondente personale di ruolo. Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell', del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Le locuzioni "un quarantottesimo" ed "un ventiquattresimo", di cui all'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della, Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite rispettivamente dalle altre "un cinquantottesimo" ed "un ventinovesimo".

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre-6 novembre 1970, n. 152 (in G.U. 1a s.s. 11/11/1970, n. 286), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. "24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, contenenti norme sul conglobamento delle retribuzioni del personale statale."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-24