Art. 2
2 / 2In vigore dal 6 lug 1966
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all', mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani, rispettivamente per i beni compresi nel territorio delle singole Province, con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di dette città e della Regione autonoma della Sicilia.
Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale e alle Intendenze di finanza interessate. Altra copia sarà trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali.
Successivamente le Intendenze di finanza di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani, provvederanno a rimettere al presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1965
SARAGAT
TREMELLONI - COLOMBO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 97. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-31;1713#art-2