Art. 1
1 / 2In vigore dal 6 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito n legge costituzionale 20 febbraio 1948, n. 2;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto presidenziale 10 dicembre 1961, n. 1825;
Visto l'elenco delle miniere, cave e torbiere, di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, esistenti nel territorio della Sicilia alla data di entrata in vigore dello Statuto, compilato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro, con il Ministero dell'industria e del commercio e con l'Amministrazione regionale siciliana;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria e il commercio;
Decreta:
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È approvato l'unito elenco delle miniere, cave e torbiere sottratte alla disponibilità del proprietario del suolo, che vengono trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione autonoma della Sicilia nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive sia apparenti che non apparenti, dalla data del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-31;1713#art-1