Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 ott 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, che stabilisce gli orari e i programmi d'insegnamento per le scuole medie statali; Visto l'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012; Considerata l'opportunità di modificare ed integrare i suddetti orari e programmi in relazione alle speciali esigenze della scuola media in lingua slovena; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Decreta: Nella scuola media in lingua slovena, gli orari e le prove d'esame nonché i programmi d'insegnamento dell'italiano nella seconda classe, del latino nella terza classe e della lingua slovena, della storia e geografia nella prima, seconda e terza classe sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto. Per le restanti materie e per l'insegnamento della lingua italiana nella prima e nella terza classe, valgono i programmi stabiliti con decreto ministeriale 24 aprile 1963, di cui alla premessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 37. - VILLA
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