Art. 1

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In vigore dal 28 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 601, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica Art. 602. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica che ha sede presso l'Istituto di igiene della Università. Essa ha lo scopo di formare personale dirigente ed insegnante per le Scuole professionali per infermiere, per assistenti sanitarie, visitatrici, per ostetriche, per vigilatrici dell'infanzia e personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanità pubblica. Art. 603. - La durata del corso degli studi per il del, diploma diploma di dirigenti dell'assistenza infermieristica è di 2 anni. Possono essere ammesse alla Scuola allieve di età non inferiore a 25 anni in possesso dei seguenti titoli: 1) del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica e del diploma di abilitazione magistrale); 2) del diploma di infermiera professionale conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210. Le infermiere professionali devono aver prestato almeno 5 anni di servizio senza demerito presso un ospedale o una scuola per infermiere o in un servizio di sanità pubblica. Tale periodo è ridotto a 3 anni per le candidate in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice, di ostetrica o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a 2 anni per le candidate in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive; 3) per le candidate della sezione dei servizi medico-sociali, è prescritto il diploma di assistente sanitaria visitatrice conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210. Art. 604. - La Scuola speciale si suddivide in tre sezioni: 1) Pedagogica per la formazione di personale infermieristico insegnante e di direttrici di scuole per: Infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici. Ostetriche. Vigilatrici dell'infanzia. Infermiere e infermieri generici. 2) Amministrativa per i servizi assistenziali, per la formazione di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici, etc.). 3) Amministrativa per i servizi medico-sociali, per la formazione di personale dirigente di servizi di sanità pubblica. Art. 605. - L'ammissione al 1° anno della Scuola avviene per titoli. Le candidate, tuttavia, prima di essere ammesse definitivamente dovranno essere sottoposte ad un colloquio preliminare. Il numero dei posti disponibili annualmente e stabilito nella misura massima di trenta complessivamente per le tre sezioni e per ciascun anno di corso. La distribuzione dei posti fra le tre sezioni verrà effettuata annualmente. Art. 606. - Il direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra di Igiene della Facoltà di Medicina e chirurgia. Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. La Scuola speciale affida la preparazione specifica delle allieve alla Scuola Convitto professionale per infermiere della C.R.I. di Roma, via G. Baglivi n. 16, già convenzionata con l'Università. Il direttore della Scuola speciale, d'accordo con la direttrice della Scuola Convitto professionali della C.R.I. nomina una infermiera, altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica delle allieve. Il corpo insegnante è costituito da docenti delle Facoltà di: Medicina e chirurgia Magistero Lettere Giurisprudenza e da esperti nel campo dell'assistenza infermieristica, dell'Amministrazione e della educazione sanitaria e da un rappresentante del Ministero della sanità. Art. 607. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni: 1) Psicologia 2) Pedagogia 3) Sociologia 4) Filosofia morale 5) Statistica 6) Elementi di microbiologia, e igiene 7) Storia dell'assistenza infermieristica 8) Deontologia professionale 9) Tecnica infermieristica 10) Elementi di pubblica Amministrazione b) Insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni: 1) Elementi di biologia 2) Elementi di anatomia e fisiologia 3) Elementi di chimica biologica inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini: 1) Sezione pedagogica: Esercizi didattici preparatori Insegnamento clinico Guida educativa di allieve infermiere 2) Sezione amministrativa per servizi assistenziali: Esercitazioni nei servizi ospedalieri 3) Sezione amministrativa per i servizi medicosociali: Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica. 2° Anno: a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni: 1) Elementi di diritto costituzionale 2) Elementi di diritto del lavoro 3) Principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica 4) Psicologia applicata alla professione 5) Pedagogia applicata alla professione 6) Sociologia 7) Elementi di patologia medica e chirurgica 8) Elementi di legislazione sanitaria 9) Igiene e tecnica ospedaliera 10) Organizzazione delle Associazioni professionali infermieristiche nazionali e internazionali 11) Organizzazione di Scuole per infermiere in Italia e all'estero. b) Insegnamenti complementari: 1) elementi di farmacologia e terapia clinica 2) elementi di radiologia inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini 1) Sezione pedagogica: Esercitazioni didattiche Organizzazione e funzionamento delle Scuole Visite documentative 2) Sezione amministrativa per i servizi assistenziali: Esercitazioni nei servizi ospedalieri Visite documentative 3) Sezione amministrativa per i servizi medicosociali: Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica Visite documentative. Art. 608. - Per essere ammesse al 2° anno le allieve dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti. Art. 609. - La Commissione per gli esami di idoneità al 2° anno e di ammissione agli esami di diploma sono nominate dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte dal presidente che, di regola, è il professore ufficiale della materia, e da altri due membri di materia affine e da un rappresentante del Ministero della sanità. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 610. - Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve devono aver seguito i corsi del 2° anno, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'anno stesso e almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto, con esito favorevole, tutti i tirocini prescritti. Art. 611. - L'esame per il conseguimento del "diploma di dirigente dell'Assistenza infermieristica" secondo le varie sezioni della Scuola consiste nella discussione su un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal direttore della Scuola di fronte ad una Commissione di cinque membri, composta dal direttore della Scuola, da tre docenti designati dalla Facoltà di medicina e chirurgia e dalla infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 612. - Le tasse e sopratasse per la Scuola sono le seguenti: tassa di immatricolazione................ L. 5.000 tassa annuale di iscrizione.............. L. 18.000 sopratassa annuale di esami............... L. 7.000 tassa per l'esame di diploma.............. L. 3.060 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 25. - VILLA
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