Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207.
e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'Istituto di applicazione forense, annesso alla Facoltà di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Istituto di applicazione forense
Art. 29. - Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze tecniche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.
L'Istituto funziona anche ai fini dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 30. - I mezzi per il funzionamento dell'Istituto sono tratti dai contributi dell'Università, da eventuali elargizioni di enti pubblici o di privati, e dalle tasse e contributi degli iscritti.
Art. 31. - L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo, composto da un direttore, dal preside della Facoltà e dal direttore dell'Istituto giuridico. Il direttore è eletto per un triennio dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza fra i professori ordinari e straordinari della Facoltà medesima anche fuori ruolo.
Art. 32. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie:
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto processuale civile;
Diritto amministrativo;
Diritto penale;
Diritto processuale penale;
Diritto tributario;
Diritto internazionale (pubblico e privato);
Diritto del lavoro;
Diritto costituzionale.
Art. 33. - Presso l'Istituto possono tenersi anche, conferenze ed esercitazioni in altre discipline giuridiche.
Art. 34. - Possono iscriversi al corso dell'Istituto, i laureati in giurisprudenza.
Art. 35. - Agli iscritti che abbiano frequentato lo Istituto per un anno con diligenza e profitto viene, a loro richiesta, rilasciato un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 36. - Il funzionamento dell'Istituto è regolato da apposite norme deliberate dalla Facoltà giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-21;862#art-1