Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935), n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 252 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina nucleare.
Scuola di specializzazione in Medicina nucleare
Art. 253. - a) La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Medicina nucleare è di tre anni.
Titolo di ammissione è la laurea in Medicina e chirurgia. Alla Scuola possono essere iscritti non più di otto allievi per ogni anno di corso.
Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Clinica medica;
b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei 3 anni di corso:
1° Anno:
Matematica con elementi di Statistica;
Fisica nucleare e dosimetria;
Teoria e tecnica dei traccianti;
Tecniche di manipolazione del materiale radioattivo.
2° Anno:
Radiobiologia I;
Semeiotica con radioisotopi I;
Elementi di biochimica ed impiego dei radioisotopi in biologia, sperimentale;
Radiochimica;
Principi generali di radioterapia.
3° Anno:
Radiobiologia II;
Semeiotica con radioisotopi II;
Terapia con radioisotopi;
Igiene e profilassi delle contaminazioni radioattive;
c) Il corso di lezioni sarà completato da conferenze di aggiornamento nei vari campi della biologia e della medicina:
d) Al termine di ogni anno di corso l'allievo dovrà sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento;
e) Per il conseguimento del diploma, l'allievo dovrà sostenere davanti all'apposita Commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di Medicina nucleare;
f) Ogni allievo ha, l'obbligo di un internato effettivo della durata, di almeno quattro mesi per ciascun anno di corso presso il Centro di Medicina nucleare e l'Istituto di radiologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-21;742#art-1