Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935), n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 252 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina nucleare. Scuola di specializzazione in Medicina nucleare Art. 253. - a) La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Medicina nucleare è di tre anni. Titolo di ammissione è la laurea in Medicina e chirurgia. Alla Scuola possono essere iscritti non più di otto allievi per ogni anno di corso. Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Clinica medica; b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei 3 anni di corso: 1° Anno: Matematica con elementi di Statistica; Fisica nucleare e dosimetria; Teoria e tecnica dei traccianti; Tecniche di manipolazione del materiale radioattivo. 2° Anno: Radiobiologia I; Semeiotica con radioisotopi I; Elementi di biochimica ed impiego dei radioisotopi in biologia, sperimentale; Radiochimica; Principi generali di radioterapia. 3° Anno: Radiobiologia II; Semeiotica con radioisotopi II; Terapia con radioisotopi; Igiene e profilassi delle contaminazioni radioattive; c) Il corso di lezioni sarà completato da conferenze di aggiornamento nei vari campi della biologia e della medicina: d) Al termine di ogni anno di corso l'allievo dovrà sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento; e) Per il conseguimento del diploma, l'allievo dovrà sostenere davanti all'apposita Commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di Medicina nucleare; f) Ogni allievo ha, l'obbligo di un internato effettivo della durata, di almeno quattro mesi per ciascun anno di corso presso il Centro di Medicina nucleare e l'Istituto di radiologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 31. - VILLA
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