Art. 52
Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo VII

Art. 52

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In vigore dal 20 ago 1965
Ogni cinque anni ed anche prima, se il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'ente, redigendosi apposito verbale da allegarsi ai registri di inventario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-52