Art. 30
Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo IV

Art. 30

30 / 64
In vigore dal 20 ago 1965
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre forme di affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istitulo su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo. La tubercolosi ed altre gravi malattie danno luogo all'allontanamento dall'Istituto, con analoga deliberazione. Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi, che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto, non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-30