Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la domanda presentata in data 5 novembre 1964 del sindaco del comune di Palermo per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Palermo, ai sensi degli della citata legge n. 88; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . È approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Palermo di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico del comune di Palermo.
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