Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Storia contemporanea; Storia dell'Europa orientale; Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche; Paleografia e diplomatica. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: Metodologia e didattica; Psicologia sociale; Filosofia della scienza. Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Storia contemporanea Storia dell'Europa orientale; Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche; Paleografia e diplomatica; Filologia ispanica; Lingua e letteratura luso-brasiliana. L'insegnamento complementare di "Lingua e letteratura ibero-americana" cambia la denominazione in "Lingua e letteratura ispano-americana". Nell'art. 79 relativo al corso di laurea in Fisica, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso di studi si svolge nei seguenti indirizzi a) generale; b) applicativo; c) didattico". Ai corsi a scelta per il nono insegnamento complementare (indirizzo generale) vengono aggiunti i seguenti: "Radioattività" e "Relatività". Ai corsi a scelta per il nono insegnamento complementare (indirizzo applicativo) vengono aggiunti quelli di "Radioattività", "Astrofisica teorica", "Cosmologia", "Elettrodinamica cosmica", "Fisica solare" e "Tecniche astrofisiche". Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie vengono aggiunti quelli di: 17) Diritto agrario e legislazione forestale; 18) Microbiologia forestale; 19) Sociologia rurale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 90. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-26;860#art-1