Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche;
Paleografia e diplomatica.
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Metodologia e didattica;
Psicologia sociale;
Filosofia della scienza.
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea Storia dell'Europa orientale;
Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche;
Paleografia e diplomatica;
Filologia ispanica;
Lingua e letteratura luso-brasiliana.
L'insegnamento complementare di "Lingua e letteratura ibero-americana" cambia la denominazione in "Lingua e letteratura ispano-americana".
Nell'art. 79 relativo al corso di laurea in Fisica, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il corso di studi si svolge nei seguenti indirizzi a) generale; b) applicativo; c) didattico".
Ai corsi a scelta per il nono insegnamento complementare (indirizzo generale) vengono aggiunti i seguenti: "Radioattività" e "Relatività".
Ai corsi a scelta per il nono insegnamento complementare (indirizzo applicativo) vengono aggiunti quelli di "Radioattività", "Astrofisica teorica", "Cosmologia", "Elettrodinamica cosmica", "Fisica solare" e "Tecniche astrofisiche".
Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie vengono aggiunti quelli di:
17) Diritto agrario e legislazione forestale;
18) Microbiologia forestale;
19) Sociologia rurale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 90. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-26;860#art-1