Art. 2
2 / 3In vigore dal 13 lug 1965
All'articolo 21 dello statuto dell'Istituto anzidetto, relativo alle modalità di iscrizione, è premesso il seguente nuovo comma:
"All'Istituto possono iscriversi soltanto donne".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-26;714#art-2