Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 lug 1965
All'articolo 21 dello statuto dell'Istituto anzidetto, relativo alle modalità di iscrizione, è premesso il seguente nuovo comma: "All'Istituto possono iscriversi soltanto donne".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-26;714#art-2