Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 lug 1965
N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie "Colonie cremonesi del Po", "Pia Istituzione per la cura climatica ai fanciulli poveri cremonesi" e "Colonie climatiche Gino Rossini", con sede in Cremona, vengono fuse in un solo ente, denominato "Colonie riunite cremonesi", viene, altresì, approvato lo statuto dell'Ente anzidetto. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 181. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-26;700#art-1