Art. 9

Art. 9

9 / 23
In vigore dal 2 apr 1966
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1681#art-9