Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 apr 1966
Presso l'istituto potranno essere istituiti; a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi d mestieri affini; d) corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1681#art-3