Art. 2
2 / 23In vigore dal 2 apr 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per la floricultura con sezioni per:
floricoltore giardiniere (biennale);
vivaista (biennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1681#art-2