Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 apr 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per la floricultura con sezioni per: floricoltore giardiniere (biennale); vivaista (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1681#art-2