Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 30 mar 1966
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; geografia; lingua straniera; contabilità di bordo; materie nautiche; matematica; fisica; tecnica professionale; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1676#art-9