Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 29 mar 1966
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio d'amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica-istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall' del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
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