Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 25 mar 1966
L'Istituto assolve al propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1665#art-8