Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per: esperto coltivatore (biennale); massaia agricola (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1665#art-2